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Le FAQ sulle nuove modifiche al Superbonus 110% introdotte con la legge di Bilancio 2021

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) prevede all’art. 1, commi da 66 a 70, alcune modifiche alle regole alla base del Superbonus 110, tra cui la proroga fino al 2022 (il termine originario era fisato al 31 dicembre 2021).

Aggiornamento al 25-05-2021 delle FAQ sull'EcoBonus 110%

1Proroga del Superbonus al 2022
L’emendamento approvato proroga l’applicazione della detrazione al 110% (Superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021).

La norma precisa inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Detrazione degli interventi eseguiti nel 2022 in 4 quote annuali Con il nuovo emendamento si prevede che la detrazione si ripartirà in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Mentre per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 continuerà a valere quanto disposto nella legge Rilancio, ossia la ripartizione in 5 quote annuali.
2Sì alla coibentazione dei sottotetti
La norma stabilisce che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella agevolazione, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
3Detrazione spese eliminazione barriere architettoniche
La disposizione stabilisce altresì che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche “art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
4Sì alla detrazione per unico proprietario fino a 4 u.i.
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
5Proroga interventi IACP fino a dicembre 2022
Gli istituti autonomi case popolari (IACP) secondo l’emendamento approvato potranno usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo).

Per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
6Aumento limiti di spesa per Comuni colpiti da eventi sismici
Previsto l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici.

Aumento applicato a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.

Gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
7Estensione detrazione agli impianti solari su pertinenze
La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
8Riscrittura delle regole per la detrazione dei punti di ricarica delle auto elettriche
L’emendamento con il nuovo comma 8 dell’articolo 119, introdotto dalla disposizione, prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.
9Delibere in assemblea e polizza assicurativa
Vengono chiarite le modalità per le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa nonché i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni.

Stanno per essere emanate delle novità per il superbonus 110 nel decreto semplificazioni.
Secondo l'ultima bozza in circolazione, infatti, viene riformato in buona parte l'articolo 119 del decreto Rilancio, che ha introdotto l'ecobonus 110.

Vediamo quali sono le ultime notizie sul dl che dovrebbe essere approvato entro maggio 2021

FAQ sulle novità in arrivo nel decreto semplificazioni

1Ampliata la platea dei beneficiari
le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
2Eliminato per gli edifici unifamiliari il vincolo dell’accesso autonomo
e dell’indipendenza funzionale sopprimendo al comma 1, lettera c) le parole "che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno".
3Inserito un comma riguardo gli impianti termici
Inserito un comma dopo il 2 "Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti"
4Asseverazioni
Per quanto riguarda le asseverazioni tecniche, nell'articolo 13 ter: "Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila). Nella Cila sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento"
5Superbonus 110 proroga
La prima misura presente nella bozza del decreto sulle semplificazioni fortemente volut0 dal ministro della Transizione ecologica, è la tanto attesa proroga del superbonus 110 al 2023. La proroga rimandata alla manovra di bilancio 2022 sembra invece anticipata già a maggio. Nel decreto si legge infatti: "al fine di promuovere concretamente la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica", "si propone, in primo luogo, di prorogare il regime di agevolazione, dal 30 giugno 2022, al 31 dicembre 2023"
6Alberghi e pensioni
Un altro punto importante riguarda l'estensione del superbonus 110 anche ad alberghi e pensioni. "Si propone di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 anche agli interventi effettuati su immobili con classe catastale D/2 'Alberghi e pensioni'".
7Superbonus 110 condono edilizio
Un altro punto importante riguarda l'applicabilità del superbonus 110 agli immobili con un condono edilizio in corso, considerando che esso è importante per l'asseverazione di "stato legittimo" dell'immbile. Nella bozza del decreto si legge infatti che per evitare che il superbonus venga impedito da "onerose questioni burocratiche" si propone di "aggiungere un nuovo comma (13-quater) all'art. 119 volto a disciplinare un procedimento per l'ammissione all'agevolazioni di interventi su immobili in relazione ai quali siano rimaste inesitate domande di condono edilizio"
8Stato legittimo dell'immobile per il superbonus 110
Un altro problema che affronta il decreto sulle semplificazioni riguarda la definizione di "stato legittimo" dell'immobile, una condizione indispensabile per accedere al superbonus 110. In considerazione che molto spesso in edifici plurifamiliari la presenza di irregolarità urbanistiche in un appartamento blocca i lavori su tutti gli altri viene proposta una nuova norma che permette di rilasciare lo "stato legittimo" con riferimento alla singola unità abitativa oggetto degli interventi dell'ecobonus 110.
9Definizione impianto termico superbonus
Un'altra delle note dolenti riguarda la definizione di impianto termico per il superbonus 110. Infatti nella bozza del decreto sulla transizione ecologica si legge che "in considerazione della circostanza che, nel nostro Paese, molte abitazioni risultano prive di impianti termici fissi, si intende proporre, ai fini dell’ammissione all’agevolazione, la seguente definizione di impianto termico: 'Per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti'

FAQ Aggiornamenti su Massimali 01/05/2022

1I massimali per gli interventi “trainanti”
Per l’intervento di isolamento termico delle superfici (coibentazione): 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti; 40.000 euro, per i condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari. L’importo va moltiplicato per ogni unità presente in condominio; 30.000 euro, per i condomini composti da più di 8 unità immobiliari. Anche qui, la cifra si dovrà moltiplicare in base al numero delle unità. In merito all’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente con uno più energeticamente efficiente: 30.000 euro, per gli immobili unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti; 20.000 euro, da moltiplicare per ogni appartamento, per i condomini che contano fino a 8 unità immobiliari; 15.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità, per i condomini composti da più di 8 unità abitative. Per gli interventi volti all’adeguamento antisismico dell’edificio o all’acquisto di un immobile antisismico: 96.000 euro è il massimale previsto per ogni beneficiario che intende effettuare lavori antisismici. Nel caso di un condominio, il limite andrà moltiplicato per il numero delle unità abitative; 96.000 euro, allo stesso modo, è anche il limite previsto per chi intende acquistare una casa realizzata con criteri antisismici come previsto dal Sismabonus Acquisti.
2I massimali per gli interventi “trainati”
Per quanto riguarda l’installazione di impianti solari fotovoltaici, il limite detraibile previsto è pari a 48.000 euro. In ogni caso, non sarà accettata una spesa superiore a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. Il Superbonus 110% dà inoltre la possibilità di eseguire, congiuntamente all’installazione del fotovoltaico, anche l’installazione di sistemi di accumulo integrati. Tale spesa avrà un massimale a parte, che ovviamente sarà cumulato con quello previsto dagli altri interventi, ed è pari indicativamente a 48.000 euro. In ogni caso, la spesa non dovrà superare i: 2.400 euro, per ogni kW di potenza nominale dell’impianto; 1.000 euro, per ogni kWh di capacità del sistema di accumulo. In merito invece all’intervento legato all’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, il limite detraibile con il Superbonus 110% sarà di: 2.000 euro per colonnina, per gli immobili unifamiliari o le unità funzionalmente indipendenti; 1.500 euro per colonnina, per i condomini che installano fino a 8 colonnine; 1.200 euro per colonnina, per i condomini che installano più di 8 colonnine. In merito agli interventi atti ad abbattere le barriere architettoniche, il massimale previsto è pari a 96.000 euro. Importo che, come sempre, per i condomini dovrà essere moltiplicato per ogni unità immobiliare. Per più interventi, i massimali si sommano I massimali di spesa sono cumulabili a seconda degli interventi che si intendono svolgere. Nel caso in cui si volesse procedere all’installazione di un impianto fotovoltaico, lo si potrebbe fare solamente eseguendo questo intervento congiuntamente ad un altro intervento trainante. Dunque, ad esempio, volendo eseguire la coibentazione del 25% della Superficie disperdente lorda e in concomitanza anche l’installazione del fotovoltaico con impianto di 3 kW nell’edificio, basterà sommare le cifre dei massimali concessi. Nel caso di un immobile indipendente, l’intervento di coibentazione concede un massimo di 50.000 euro, mentre la cifra massima detraibile per il fotovoltaico è pari a 7.200 euro (2.400 per ogni kW). Sommando i due importi, gli interventi si potranno eseguire con un massimale di spesa totale pari a 57.200 euro.

Domande e risposte sull'Ecobonus 110
e sconto in fattura

1Che cosa è il nuovo ecobonus contenuto nel Decreto Rilancio?
Detto anche Super bonus 110%, è un provvedimento che vuole imprimere una fortissima accelerazione all’attività di riqualificazione edilizia in brevissimo tempo indirizzandola verso la cosiddetta transizione energetica. In parallelo è previsto il sisma bonus 110% finalizzato alla riduzione del rischio sismico degli edifici di buona parte d’Italia.
2Dove trovo il provvedimento?
E’ contenuto nel Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19 maggio, che è entrato subito in vigore. Il provvedimento contiene misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociale connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
3Quali sono gli obiettivi dell’ Ecobonus 110 %?
Creare occupazione e riqualificare dal punto di vista energetico il patrimonio immobiliare, in particolare i condomini e le case unifamiliari di proprietà. Sono milioni di edifici che in genere rappresentano dei veri e propri buchi energetici. Se l’operazione avrà successo, si otterranno edifici energeticamente più efficienti, meno inquinanti e più confortevoli. Un effetto non secondario dell’operazione è l’incremento di valore dell’immobile.
4Quali sono gli strumenti di lancio dell’ecobonus 110 %
Sono gli articoli 119 e 121 contenuti nel Decreto-Legge Rilancio: – Art. 119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. -Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.
5Che cosa prevede l’articolo 119?
Sono state introdotte delle modifiche. Vai alle nostre FAQ del 25/05/21 per leggere gli aggiornamenti

Contempla l’innalzamento delle agevolazioni per alcuni interventi già previsti dell’ecobonus e del sismabonus fino al 110% delle spese documentate, e sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, con possibilità per: - Persone fisiche (compresi familiari dei proprietari e conviventi, a patto di essere loro a sostenere le spese di riqualificazione) - Condomini - IACP - Cooperative di aggregazione - Enti senza scopo di lucro per l’utilità sociale - Associazioni sportive dilettantistiche - Di detrarre tale 110% dalle proprie tasse in 5 anni di tempo.
6Che cosa dice l’articolo 121?
Sono state introdotte delle modifiche. Vai alle nostre FAQ del 25/05/21 per leggere gli aggiornamenti

L’articolo 121, prevede la trasformazione delle detrazioni fiscali del 110% delle spese documentate, e sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, in sconto in fattura e in credito di imposta cedibile senza limiti “ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.
7Cosa vuol dire detrazione al 110 per cento?
Il bonus 110 %, ti permette di detrarre una cifra superiore a quella spesa. L’incentivo copre infatti il 110 per cento dell’importo. In un caso ideale, se spendi 10.000 € , avrai una detrazione pari a 11.000 €.
8In quale periodo di tempo vanno eseguiti i lavori per poter accedere all’ ecobonus 110 %
9Chi può beneficiare dell’ecobonus 110 %
- Persone fisiche (compresi familiari dei proprietari e conviventi, a patto di essere loro a sostenere le spese di riqualificazione) - Condomini - IACP - Cooperative di aggregazione - Enti senza scopo di lucro per l’utilità sociale - Associazioni sportive dilettantistiche
10Cosa si intende per condomini nel nuovo ecobonus?
Sulla base dei precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, per condominio si intende qualsiasi edificio, anche senza amministratore, diviso in diverse unità abitative autonome, dotate di determinate caratteristiche; in particolare di parti comuni.
11A quali edifici si applica?
L'agevolazione É applicabile:
  • Prime e seconde case in condominio
  • Prime e seconde case unifamiliari.
  • Unità interne a edifici plurifamiliari (a patto che abbiano ingresso privato e siano indipendenti).
L'agevolazione NON riguarda le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
    • A/1: abitazioni di tipo signorile;
    • A/8: Abitazioni in ville;
    • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Se possiedi una seconda, terza, quarta casa, potrai beneficiare degli incentivi solo su 2 unità a tua scelta.
12A quali edifici non si applica?
L'agevolazione NON riguarda le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
    • A/1: abitazioni di tipo signorile;
    • A/8: Abitazioni in ville;
    • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Se possiedi una seconda, terza, quarta casa, potrai beneficiare degli incentivi solo su 2 unità a tua scelta.
13Quali interventi complessivi sono necessari per ottenere l’ecobonus 110 %?
Gli interventi inclusi nel bonus sono: - Coibentazione con isolamento a cappotto - Sostituzione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda - Messa in sicurezza antisismica dell’edificio - Interventi di demolizione e ricostruzione in chiave di risparmio energetico (o antisismica)
14Cosa si intende per demolizione e ricostruzione per accedere ad ecobonus?
Demolizione e ricostruzione di un edificio, possono essere coperte dal bonus 110%, a patto che, nel titolo edilizio rilasciato, sia ben chiaro che si tratta di una ristrutturazione. Le operazioni di demolizione e ricostruzione, ai fini dell’utilizzo della detrazione prevista dall'Ecobonus 110%, sono consentite solo a determinate condizioni. Innanzitutto, bisogna rispettare tutti i requisiti minimi legati a parametri di sostenibilità ambientale previsti dai decreti attuativi di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Molto in sintesi, si tratta dei decreti del ministero dell’Economia e delle finanze del 19 febbraio 2007 e dell’11 marzo 2008. Si tratta di requisiti relativi a prestazione energetica, trasmittanza termica. Nel rispetto di questi requisiti minimi, specifica il comma 3 dell’articolo 119 del DL Rilancio, l’agevolazione fiscale al 110% spetta anche per la demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d, del testo unico dell’edilizia. Affinché possano rientrare in questa fattispecie, le opere di demolizione e ricostruzioni devono mantenere la stessa volumetria (tranne nei casi in cui non rientrino in un progetto di rigenerazione urbana, se previsti dalle normative vigenti e dagli strumenti urbanistici comunali, in base alle novità del Decreto Semplificazioni). Altrimenti, si tratta di una nuova costruzione. Per quanto concerne frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari, si tratta di norma di opere di ristrutturazione, sempre a condizione che non si modifichino volumetria e destinazione d’uso.
15Quali sono i documenti necessari per accedere al super bonus 110?
I documenti principali, necessari per accedere al bonus, sono: L’ Attestato di Prestazione Energetica (APE), redatto prima e dopo l’intervento di riqualificazione energetica. L’asseverazione della documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato. Un Visto di conformità rilasciato da un commercialista, da esperti contabili, dal Caf o da un altro intermediario abilitato, per accedere a sconto in fattura o cessione del credito
16Quali prestazioni energetiche deve raggiungere l’intervento?
Requisito indispensabile è che l’edificio faccia un salto di due classi energetiche (dove non possibile dovrebbe bastare il conseguimento di una classe energetica più alta) testimoniato dall’Attestazione di Prestazione Energetica rilasciata da un tecnico abilitato “nella forma di dichiarazione asseverata”. Copia dell’asseverazione verrà inviata ad Enea per via telematica.
17Il cappotto termico va installato in tutta la casa?
In generale, per rientrare nel bonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache, devono coprire almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
18Ci sono regole per i materiali isolanti del cappotto termico?
L’intervento deve essere realizzato con materiali isolanti che rientrino nei criteri ambientali minimi, certificati CAM.
19Come si calcola la superficie disperdente dell’edificio?
La superficie sulla quale dovrai calcolare l’intervento di isolamento (che dovrà coprire almeno il 25%), è quella dell’intero edificio costituito da tutte le unità immobiliari che lo compongono.
20Qual è il ruolo del termotecnico nei lavori da ecobonus 110 %?
Avrà un ruolo fondamentale. Egli è il tecnico che deve analizzare la situazione dell’edificio precedente all’intervento, suggerire gli interventi più opportuni, il rispetto dei requisiti tecnico normativi di legge del progetto e dell’intervento, e la situazione post intervento e redigere la “dichiarazione asseverata”, oltre alla certificazione di prestazione energetica APE.
21Quando va fatta la certificazione energetica APE?
Per rientrare in ecobonus 110%, il passaggio di due classi energetiche dovrà essere attestato da due certificazioni energetiche APE: Certificato APE, prima dei lavori Certificato APE, dopo i lavori
22Si può ottenere l’APE per l’intero edificio? O serve un attestato per ogni unità immobiliare?
La certificazione energetica, di norma, si riferisce a una sola unità immobiliare, a prescindere dall’impianto che caratterizza l’edificio. E’ possibile certificare più unità immobiliari, ma non realizzare la certificazione dell’intero edificio. In breve, un edificio con più unità abitative, non può ottenere una certificazione globale; servirà una certificazione per ogni unità.
23Chi può rilasciare l’asseverazione obbligatoria?
L’asseverazione della documentazione, dovrà essere rilasciata da un tecnico abilitato. Nello specifico il decreto attuativo del Mise prevede che il tecnico faccia parte di un Ordine o di un Collegio. Tra gli obblighi previsti, troviamo l’apposizione di un timbro professionale che dimostri l’iscrizione all’Albo professionale.
24Quali altre condizioni sono necessarie per l’ecobonus 110 %?
Se il contribuente esercita l’opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo prevista dall’art. 121, egli deve ottenere il visto di conformità da parte di un dottore commercialista o di un CAF che attesta la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta. Lo prevede l’art. 119, comma 11.
25Cosa succede se i requisiti del bonus non vengono raggiunti, o ci sono degli errori?
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del responsabile in solido (il cliente). La somma da restituire, sarà maggiorata sulla base degli interessi maturati, oltre alle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Proprio per questo, per evitare brutte sorprese, è importante fare molta attenzione. Il tuo progetto di riqualificazione dovrà essere chiaro, progettato con la massima cura, e rispettare le tue esigenze di comfort e tutti i requisiti del bonus.
26Quali sono i massimali di spesa ammissibili per gli interventi complessivi?
I condomìni da due a otto unità immobiliari possono spendere fino a 40mila euro per unità (20mila in caso di sostituzione della vecchia caldaia). Per i condomini di nove unità, il tetto è di 30mila euro (15mila per la sostituzione della caldaia). Le case unifamiliari e plurifamiliari, hanno un tetto di 50mila euro per unità (30mila per la sostituzione della caldaia).
27Interventi detrazioni e massimali di spesa: ecco le tabelle del Decreto Efficienza Energetica
28Posso detrarre infissi e serramenti con ecobonus 110%?
Gli infissi rientrano negli interventi “trainati”, che possono accedere ad ecobonus 110%, attraverso un intervento di coibentazione più complesso, che porti al miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio.
29Quali sono gli interventi ‘trainati’, che se inseriti all’interno dell’intervento complessivo, possono essere agevolati con la detrazione dell’ecobonus 110 %?
Il Superbonus (110%) spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati. Si tratta dei segueni interventu:
  1. Interventi di efficientamento energetico
  2. Installazione di impianti solari fotovoltaici
  3. Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Tabella con i limiti di spesa

Riportiamo nella seguente tabella i limiti di spesa per ogni tipo di intervento.

Tipo di intervento

Spesa massima

1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti Euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; Euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero euro euro15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
3. Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186, Tale ultimo intervento è ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa. euro 30.000
4. Interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta limiti di spesa previsti per ciascun intervento
5. Interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta limiti di spesa previsti per ciascun intervento
6. Interventi di riduzione del rischio sismico (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto- legge n. 63 del 2013). In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR, spetta nella misura del 90 per cento. limiti di spesa previsti per ciascun intervento
7. Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a dell'impianto solare fotovoltaico eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati. euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR n. 380 del 2001 il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale
8. Installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di euro 48.000 e, comunque, di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
9. Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati euro 3.000
30Interventi “trainanti” e “trainati”: quali sono, e cosa significa?
Abbinati a lavori di isolamento termico o sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione, sarà possibile far rientrare nell’ecobonus 110% i seguenti interventi: - Sostituzione di serramenti ed infissi - Schermature solari - Installazione di caldaie a biomassa - Installazione di caldaie a condensazione di classe A - lavori di riqualificazione globale dell’edificio, che rispettino i requisiti specifici descritti sul sito ENEA. - Installazione di impianti fotovoltaici, inclusi gli accumulatori - Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici
31Posso detrarre anche persiane e tapparelle con ecobonus 110%?
Sì, a patto che si tratti di interventi trainati da interventi principali di riqualificazione energetica complessiva, previsti, e adeguati alle regole del bonus 110.
32Posso sostituire anche le porte col bonus 110?
Tra gli interventi trainanti, salvo modifiche e chiarimenti, dovrebbe essere possibile includere anche le porte di ingresso, come le porte blindate. Fondamentale, è che la porta di ingresso, aiuti a isolare la casa, e migliorare il risparmio energetico. Per rientrare nel 100 come intervento trainato, la porta dovrà quindi: - Essere una sostituzione. - Contribuire al risparmio energetico isolando meglio la casa. - Riguardare vani riscaldati che danno sull’esterno non riscaldato (quindi una porta di ingresso) - Avere un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale a quello previsto dalle normative.
33Quale è la ripartizione nel tempo della spesa degli infissi e delle schermature inseriti nell’intervento complessivo?
Sia nel caso di utilizzo diretto della detrazione che nel caso di cessione del credito di imposta, il periodo di detrazione dovrebbe essere di 10 anni.
34Quali sono i requisiti per i materiali da rispettare per l’ecobonus 110 %?
Non è previsto nulla di specifico salvo per i materiali isolanti per il cappotto termico che devono rispettare i CAM-Criteri ambientali minimi.
35Che cosa sono i criteri minimi ambientali CAM?
I Criteri Minimi Ambientali CAM, fanno parte dei requisiti di accesso al bonus. Si tratta di requisiti minimi, definiti dal Ministero dell’Ambiente, da rispettare per i materiali utilizzati nella coibentazione dell’edificio.
36Quali dovranno essere i valori di trasmittanza termica che gli infissi dovranno rispettare in questo caso?
I valori dovranno essere quelli attualmente previsti per l’ottenimento da ecobonus. Si tratta di un elemento che interessa chi progetterà il tuo intervento, e chi installerà gli infissi a casa tua.
37Nel caso di un’unità immobiliare, è possibile ottenere il salto di due classi energetiche installando un adeguato impianto per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore e nuovi serramenti ad alta efficienza energetica?
Solo un termotecnico che analizza l’edificio dal vivo può fornire una risposta corretta sull’ammissibilità e l’efficacia dell’intervento. Ci saranno casi in cui l’evidenza sarà immediata, sia in senso positivo che negativo. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, e viste le notevoli cifre in gioco, varrà la pena di commissionare un apposito studio in dettaglio, con tanto di assunzione di responsabilità. Cessione del credito e sconto in fattura sono meccanismi previsti art. 121 del Decreto Rilancio intitolato “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.”
38Che cosa è la cessione del credito?
Sono state introdotte delle modifiche. Vai alle nostre FAQ del 25/05/21 per leggere gli aggiornamenti

La cessione del credito prevista dall’art.121 consiste nella possibilità, per il cliente che ha sostenuto le spese, di attualizzare immediatamente il valore dell’incentivo cui avrebbe diritto, cedendolo a un soggetto terzo, che comprende anche banche come BNL e Unicredit.
39Che cosa è lo sconto in fattura?
Lo sconto immediato in fattura è a tutti gli effetti una ‘cessione del credito’ immediatamente concessa dal fornitore al momento stesso dalla fornitura; la detrazione fiscale connessa all’intervento e destinata a chi sostiene la spesa, viene ceduta al fornitore il quale, in cambio, decurta la sua fattura applicando uno sconto ‘fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto’
40Quali banche accettano la cessione del credito d’imposta ecobonus?
Le principali banche che accettano la cessione del credito del super bonus sono: Unicredit BNL (Banca Nazionale del Lavoro) MPS (Monte dei Paschi di Siena) Banca Intesa Sanpaolo Mediolanum Credit Agricole BPER Banca Generali Italia Poste Italiane – Banco Posta
41Come funziona la cessione del credito d’imposta?
il committente-contribuente, può scegliere di cedere il credito d’imposta acquisito attraverso ecobonus a un soggetto che abbia interesse ad acquisirlo, magari perché ha molte imposte da pagare. I credito può essere ceduto a terzi, o direttamente alle banche che si stanno organizzando con sistemi appositi. Nella pratica, la cessione del credito dovrebbe avvenire attraverso una piattaforma apposita, al momento assente. Il prezzo del credito d’imposta è libero, il committente, potrebbe quindi trovarsi ad avere comunque delle spese, nonostante il 110%. Cruciale sarà la figura delle banche, delle finanziarie, e le offerte di acquisto del credito che faranno ai potenziali cedenti.
42Che cosa prevede l’art. 121 del Decreto Rilancio
L’art.121, promuove entrambe i meccanismi; in più, consente una illimitata circolazione del credito, cosa precedentemente limitata a soli due passaggi.
43Quali interventi sono coperti da sconto in fattura e cessione del credito previsti dall’art.121?
Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono applicabili a tutti gli interventi che fanno capo al cosiddetto Bonus Casa, all’Ecobonus (sia nella forma tradizionale sia nella nuova introdotta dall’articolo 119), al SismaBonus, al Bonus facciate introdotto dalla scorsa legge di bilancio, all’installazione di pannelli fotovoltaici (che godano di incentivazione ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art.119), all’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche.
44Potete essere più dettagliati?
Ecco gli interventi agevolati e coperti da cessione del credito e sconto in fattura: - Recupero del patrimonio edilizio - Efficienza energetica - Adozione di misure antisismiche - Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti - Installazione di impianti fotovoltaici - Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
45Quali sono i requisiti dello sconto 110% con Sismabonus?
Sono state introdotte delle modifiche. Vai alle nostre FAQ del 25/05/21 per leggere gli aggiornamenti

Le detrazioni, pari al 110%, si applicano anche in caso di messa in sicurezza degli edifici attraverso Sismabonus. Per accedere al bonus per la messa in sicurezza, è necessario che l’edificio, abitazione o attività produttiva, si trovi all’interno di un’area sismica ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). Il Sismabonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020, al 31 dicembre 2021.
46In quale periodo temporale devono essere stati effettuati tali interventi?
Sono state introdotte delle modifiche. Vai alle nostre FAQ del 25/05/21 per leggere gli aggiornamenti

La possibilità si riferisce alle spese sostenute tra il 1° Luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
47Che cosa posso compensare con il mio F24 se decidessi di coprire autonomamente le richieste dei clienti?
I tributi che rientrano negli F24 ordinari e accise sono utilizzabili per la compensazione. Quindi: IVA, IRES, IRAP, IMU, TARI, Contributi INPS e INAIL, IRPEF dipendenti e assimilati, Ritenute e Accise. Esiste un limite massimo cumulativo da rispettare che è stato portato a 1 milione di euro dall’art. 147 del DL Rilancio Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.
48Si possono recuperare anche le spese accessorie (come i costi professionali)?
Sì, le spese professionali sono coperte dal super bonus 110%, a patto che tutto rientri nei requisiti del bonus.
49Quando sono autorizzato a compensare?
Sulla disponibilità effettiva del credito, il Decreto non si pronuncia; nel caso del precedente (L.205/2018) il credito maturava a marzo dell’anno successivo l’intervento. Nel caso dell’art.10 del DL Crescita del 2019 (cosiddetto Sconto immediato) il credito era immediatamente utilizzabile.
50Devo sottoscrivere un contratto con il quale si cede il credito di imposta da ecobonus?
Più che un ‘contratto’ direi che il cliente dovrebbe esibire la ricevuta dell’avvenuta cessione che viene stampata dal portale dell’Agenzia. Quindi sarà il cliente a doversi munire del proprio PIN ed effettuare la comunicazione dell’avvenuta cessione.
51Se in un certo anno non posso compensare, che cosa succede ai crediti di imposta di quell’anno?
Nella versione definitiva che è stata approvata, una rata che non è stato possibile utilizzare in compensazione viene persa.
52Devo cedere tutto il credito di un’operazione o posso cederne una parte e una parte tenermela per me?
Per analogia con i meccanismi attualmente in essere, il credito può essere ceduto in tutto o in parte. Tuttavia, sarà meglio aspettare eventuali pronunciamenti dell’Agenzia. Il credito d’imposta e’ usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non puo’ essere usufruita negli anni successivi, e non puo’ essere richiesta a rimborso.
53Decidessi di usufruire dello sconto in fattura, posso decidere la percentuale da applicare? C’è un massimale da rispettare?
Il capoverso a) del comma 1 parla di ‘un contributo sotto forma di sconto’, non fissando un obbligo sulla ‘quantificazione’ di detto sconto, solo specificando che non potrà superare il valore del corrispettivo. Sicuramente questo punto verrà meglio chiarito in futuri provvedimenti dell’Agenzia.
54Cosa significa importo massimo? E come si calcola la detrazione?
L’importo massimo di cui si parla in ecobonus 110%, è letteralmente la spesa massima su cui si calcolerà il bonus, e le relative detrazioni. Esempio: 50.000 euro sarà l’importo massimo su cui si calcolerà il 110%, ottenendo un massimo di 55.000 euro di detrazione.
55Se sono state dichiarate cose non veritiere all’Enea, quali sono i rischi?
Il principio generale è che la responsabilità della singola cessione sia sempre in capo al cedente e non al cessionario. Quindi l’azienda non rischia se il cliente dichiara il falso. Essa rischia quando dovesse a sua volta cedere il credito in modo scorretto. Al comma 7 viene però richiamata una ‘responsabilità in solido del fornitore’ nel caso in cui sia accertato un concorso nella violazione. Va sottolineato che l’articolo 119 che regola il Superbonus chiede esplicitamente che il professionista incaricato sia responsabile ANCHE degli aspetti economici della transazione, per evitare abusi. Tuttavia, questa clausola vale solo per il Superbonus e non per tutte le altre detrazioni che potrebbero essere oggetto di cessione.
56Come funzionano le verifiche del Fisco e, in caso di irregolarità, quali sono i rischi per il committente?
L’Agenzia delle Entrate analizzerà le opzioni per la cessione e lo sconto in fattura. In caso di irregolarità, il fornitore che ha applicato lo sconto, o i cessionari che acquistano il credito d’imposta, potrebbero incorrere in provvedimenti e sanzioni. Se durante i controlli dovesse presentarsi un concorso nella violazione il fornitore o il cessionario parteciperanno in modo solidale. - I controlli Ecobonus 110 saranno avverranno entro 8 anni. - Le sanzioni sono molto importanti, si parla di misure dal 100% al 200% dei crediti inesistenti utilizzati. - Nel caso del super bonus, le indagini non saranno semplici verifiche fiscali, ma si avvarranno anche della collaborazione del Tribunale. - Chi dovesse sfruttare in modo illegittimo gli incentivi dovrà pagare la somma in detrazione, maggiorata di interessi e sanzioni. - Se il fatto dovesse costituire reato, si passerà alle sanzioni penali.
57Cosa succede agli altri bonus?
Gli altri bonus, come Bonus Facciate, Ecobonus Infissi, Bonus Giardini e altre agevolazioni attive prima del Decreto Rilancio, rimangono disponibili con i loro requisiti e le loro scadenze.
58Se ho un appartamento o una casa senza impianto di riscaldamento, posso accedere al bonus e installarne uno? O vale solo per la sostituzione?
Per avere accesso al super bonus 110 per cento, le unità immobiliari devono avere un sistema di riscaldamento preesistente.
59Qual è il periodo di rateazione degli interventi trainati?
Per gli interventi trainati, il periodi di rateazione dovrebbe essere di 10 anni.
60In caso di nuda proprietà di un immobile che rispetta i requisiti del bonus, è possibile utilizzare ecobonus 110%?
I proprietari in nuda proprietà di un immobile, dovrebbero avere accesso al bonus 110%. Il testo del Decreto Rilancio, assieme alla Guida dell’Agenzia delle Entrate, non specificano infatti, al momento, il contrario.
61La detrazione va rapportata all’imponibile IRPEF? E se non ho IRPEF da pagare?
Sì, la detrazione si basa sull’imponibile IRPEF. Se non possiedi IRPEF da pagare, perdi la detrazione che non è recuperabile.
62Un inquilino, che paga regolarmente l’affitto, può accedere alla detrazione per l’efficientamento energetico prevista dal bonus?
Secondo quanto riporta l’Agenzia delle Entrate, l’inquilino che sostiene le spese per i lavori di riqualificazione, può accedere al bonus 110%. Questo accade perché il bonus è previsto anche per chi ha un contratto di locazione, di leasing o comodato. Attenzione però: è necessario che il proprietario dell’immobile approvi i lavori.
63Le spese del condominio, vanno divise per millesimi di proprietà?
Il bonus, non prevede obblighi sulla ripartizione delle spese condominiali. Sarà l’assemblea di condominio a decidere come gestire il super bonus, e le relative spese. Importante: i lavori, devono essere approvati con maggioranze ridotte, come avviene per le opere di risparmio energetico. Dovrebbe quindi bastare la doppia maggioranza dei membri dell’assemblea in seconda vocazione, oltre ai 334 millesimi, a patto che sia presente un attestato di prestazione energetica, necessario comunque per accedere al bonus.
64Posso cambiare anche i pavimenti?
No, i pavimenti non sono coperti da ecobonus. L’unica possibilità, potrebbe essere quella di rientrare nel bonus ristrutturazioni (bonus al 50%, detrazioni ripartite in 10 anni con massimale di 96mila euro); a patto che l’intervento rientri in una manutenzione straordinaria.
65Se un familiare del proprietario paga i lavori può ottenere il bonus 110%?
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, specificano che un familiare del proprietario, a patto di sostenere le spese dei lavori rispettando tutti i requisiti del bonus, può accedere alle detrazioni.
66Possono usufruirne anche i conviventi?
Sì, ecobonus 110% si applica anche ai conviventi, a patto che sostengano le spese e rispettino i requisiti del bonus. Il bonus, si applica inoltre anche su una eventuale casa, non principale, dove avviene di fatto la convivenza. Per accedere al bonus è però necessario che la convivenza sia già iniziata prima, o almeno entro l’inizio dei lavori.
67Una partita IVA, all’interno di un condominio, può accedere al bonus?
Possono accedere al super bonus 110, nel caso di unità immobiliari legate alla vita privata all’interno di un condominio, anche persone che svolgono attività d’impresa o arti e professioni.
68Quali altre spese si possono detrarre col super bonus?
Dalle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, si possono detrarre anche costi accessori come: - Materiali - Spese di progettazione - Spese professionali (analisi, sopralluoghi)
69Come funziona la cessione del credito: una guida passo per passo del processo di comunicazione all’Enea
Per utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta: - Si può inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate nel periodo tra il 15 ottobre 2020 e il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa. - Dovrà essere utilizzato un modello specifico, disponibile sul sito dell’Agenzia. - La comunicazione dovrà essere inviata attraverso il web, anche utilizzando degli intermediari, dal beneficiario del super bonus, in caso di unità singole, o dall‘amministratore di condominio, per gli interventi condominiali. - Per gli interventi che danno diritto al superbonus 110%, sarà il soggetto che rilascia il Visto di conformità ad inviare la comunicazione.
70Come funziona l’esercizio di opzione?
La Circolare dell’Agenzia, ha chiarito anche il funzionamento dell’esercizio di opzione: - I cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta solo per la compensazione, e sulla base delle rate residue di detrazione non utilizzate dal beneficiario. - Il credito d’imposta è fruibile dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione (non prima del 1° gennaio dell’anno successivo al momento in cui sono state sostenute le spese). - Le quote annuali, sono le stesse della normale detrazione. - I cessionari e i fornitori, dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione, hanno la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, comprese banche, istituti di credito e intermediari finanziari
71Le detrazioni sono cumulabili?
No, non è possibile cumulare le detrazioni. Se hai accesso al 110%, e deciderai di utilizzarlo, potrai usare solo quello. In breve, le detrazioni non si sommano. Nel caso di altri interventi, non inclusi e non trainabili, potrai comunque sfruttare le altre agevolazioni a disposizione. Per essere più chiaro ti faccio un esempio: se utilizzi il 110% per cappotto e infissi, ma hai deciso di ristrutturare anche altri elementi della casa, potrai sfruttare il 110% sugli interventi del super bonus e, in modo separato (con relativi requisiti e documentazione) altri eventuali bonus per gli interventi che farai in casa. I bonus quindi non si sommeranno ma saranno gestiti in modo separato.
72Cosa fare se nel condominio non c’è l’amministratore condominiale?
In caso di condominio senza amministratore condominiale, saranno i condomini stessi ad accordarsi per richiedere gli interventi del super bonus. L’accordo dovrebbe basarsi sulla maggioranza. Per l’accesso diretto al bonus, servirà il codice fiscale del condomino che effettuerà gli adempimenti necessari ad accedere alle detrazioni. Un condomino si prenderà quindi la responsabilità di gestire il super bonus, effettuare i pagamenti (attraverso il proprio conto o quello del condominio). Sarà lui a certificare alla fine l’importo versato da ciascun condomino, in modo che questi possano usufruire delle detrazioni fiscali.
73Si può accedere al super bonus solo con la sostituzione degli infissi?
Nell’ambito del bonus 110%, la sola sostituzione dei vecchi infissi, con serramenti prestanti che aiutino a fare un salto di due classi energetiche è possibile in un solo caso specifico. Come riporta l’articolo 119, puoi avere accesso al bonus, sostituendo solo gli infissi: - Se l’edificio è sottoposto ad uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Se gli interventi necessari ad accedere al bonus sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali In questi due casi, la detrazione si applica anche agli interventi “trainati”, compresi gli infissi. - Per accedere al bonus dovrai comunque migliorare l’edificio di almeno due classi energetiche, certificate attraverso l’APE.
74Un residente all’estero, può accedere al super bonus 110%?
Gli italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, possono beneficiare di alcuni incentivi del bonus 110. Nello specifico dovrebbero poter accedere a sconto in fattura e cessione del credito.
75Cosa rischia il committente se non vengono rispettate le normative sulla sicurezza in cantiere?
In caso di mancato rispetto delle normative sulla sicurezza in cantiere, il bonus non è valido. Questo significa che il committente, dovrà pagare i lavori senza le detrazioni, oltre ad avere la responsabilità relativa al mancato rispetto delle norme di sicurezza o di eventuali comunicazioni.
76Quando va richiesto, e quando viene rilasciato il Visto di Conformità?
Il Visto di conformità, dovrà certificare che i diversi professionisti che si sono occupati dei lavori, abbiamo rilasciato tutte le asseverazioni e le attestazioni necessarie ad accedere al bonus. L’asseverazione è rilasciata ad ogni stato di avanzamento, e a fine lavori. Nello stesso modo, il Visto di Conformità, dovrà attendere fine lavori, o stadi di avanzamento del cantiere.
77Se ci sono delle modifiche strutturali, è obbligatorio fare la variazione in catasto per accedere al bonus?
Ecobonus 110%, non riguarda le ristrutturazioni. Alcuni interventi di ristrutturazione potrebbero essere però “trainati” da interventi principali del bonus. In questo caso, la variazione al catasto non è necessaria per accedere al bonus. La variazione in catasto andrà quindi effettuata nel rispetto delle normative vigenti, ma non in relazione al super bonus 110.
78Posso accedere al bonus se ho iniziato i lavori senza certificazione APE?
No, chi ha iniziato i lavori senza Attestato di Prestazione Energetica precedente all’avvio, non ha accesso al bonus. Questo perché, senza APE, non è possibile verificare l’effettivo miglioramento della classe energetica dell’edificio, necessario per beneficiare del bonus 110.
79Quali documenti vanno presentati alle banche per ottenere la cessione del credito?
Per ottenere la cessione del credito con la banca, dovrai presentare una serie di documenti e certificazioni. Serviranno certificati di proprietà, autodichiarazioni, oltre a una documentazione tecnica dei lavori, da inviare nelle diverse fasi di avanzamento. Si tratta di 36 documenti
80Si può sfruttare il bonus per le case prefabbricate?
Se hai intenzione di sfruttare il bonus 110 per realizzare una casa prefabbricata, puoi farlo grazie all’estensione del super bonus a demolizione e ricostruzione in chiave energetica. Dovrai comunque rispettare tutti i requisiti specifici della demolizione, migliorando la classe energetica precedente, e mantenendo un volume uguale o inferiore a quello dell’edificio originale.
81Nel caso di un edificio di tipo condominiale con un solo proprietario, è possibile accedere al bonus?
No, come specifica l’Agenzia delle Entrate, il 110 non si applica ad interventi sulle parti comuni di due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio con un solo proprietario.
82Cosa succede alle detrazioni in caso di trasferimento di proprietà, per esempio in caso di vendita della casa?
In caso di trasferimento di proprietà, salvo accordi particolari, le detrazioni si trasferiscono al nuovo proprietario, in questo caso all’acquirente.
83Cosa significa edificio unifamiliare?
Per edificio unifamiliare si intende un’unità immobiliare unica con proprietà esclusiva e funzionalmente indipendente, destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare, con uno o più ingressi autonomi. In breve, la classica casa singola, libera sulle quattro pareti, dove abita una famiglia.
84Cosa significa villetta a schiera?
Per villetta a schiera, si intende una unità abitativa parte di una serie di case accostate una all’altra. Anche in questo caso si tratta di unità abitative molto comuni, soprattutto nei centri urbani.
85Quali sono i requisiti delle villette a schiera per accedere al 110?
Come specificato nel PDF dell’Agenzia delle Entrate, per accedere al super bonus, una villetta a schiera, dovrà avere: Indipendenza funzionale (impianti di proprietà esclusiva) Accesso autonomo (per esempio un normale portone che permette un accesso esclusivo alla casa dalla strada)
86Si può usufruire del bonus anche con piccolo abuso sanabile?
Un edificio con piccoli abusi edilizi sanabili può, a determinate condizioni, accedere al Superbonus. - il bonus è disponibile anche se il procedimento di condono non è ancora concluso. - Gli interventi agevolabili NON devono essere quelli in oggetto del procedimento di satatoria: non avrai quindi accesso al 110 per gli interventi per cui hai richiesto il condono. - Per usufruire del bonus serviranno comunque una autocertificazione che indichi la data di inizio lavori, la tipologia dei lavori che dovrà essere “libera“, oltre a una dichiarazione che testimonia l’eccedenza pari o inferiore al 2%. Questa eccezione, riguarda comunque i soli abusi edilizi di lieve entità per i quali si sia richiesto condono.
87Cosa succede al 110 in caso di gravi abusi edilizi?
Per gli abusi edilizi non sanabili, il bonus 110 viene annullato. Inoltre, in caso di difformità delle opere edili, rispetto a quelle comunicate ad inizio lavori per mezzo delle apposite documentazioni (Scia, Dia, Cila), la detrazione viene annullata. In questo caso l’amministrazione finanziaria si occuperà di recuperare, con sanzioni e interessi, la detrazione utilizzata dal contribuente.

Cessione del credito ecobonus 110. Tutti i documenti da presentare alle banche

1Quali documenti devi presentare alla banca per avere la cessione del credito?
Per prima cosa, il beneficiario del super bonus, dovrà presentare il titolo di detenzione/possesso dell’immobile. In caso di proprietarionudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento servirà: Se il beneficiario del bonus è un familiare/convivente del possessore/detentore serviranno i seguenti documenti:
  • Certificato dell’anagrafe (per verificare la convivenza)
  • Il titolo di possesso
  • La dichiarazione di consenso firmata dal proprietario
La cessione del credito di ecobonus 110%, è aperta anche ai conviventi di fatto del proprietario; ecco i documenti che dovranno presentare per richiedere la cessione del credito alle banche:
  • Il certificato dell’anagrafe che attesta la convivenza di fatto
  • Il titolo di possesso
  • Una dichiarazione di consenso firmata dal proprietario dell’immobile
Un coniuge separato che vuole beneficiare del super bonus su un immobile di cui è assegnatario dovrà presentare i seguenti documenti alla banca:
  • La documentazione che attesta l’assegnazione dell’immobile;
  • Il certificato immobiliare
  • Una dichiarazione di consenso firmata dal proprietario
Un detentore (per esempio un locatario), dovrà invece presentare:
  • Il contratto di locazione/comodato registrato
  • Una dichiarazione di consenso firmata dal prorietario dell’immobile.
In caso di futuro acquirente, a patto che abbia un accordo preliminare di vendita regolarmente registrato, i documenti per accedere alla cessione del credito sono i seguenti:
  • Preliminare registrato (per esempio un contestuale di comodato per il futuro acquirente)
  • Una dichiarazione di consenso da parte dell’attuale proprietario.
2Gli altri documenti da presentare alle banche

Oltre ai documenti elencati, che identificano il possibile beneficiario del bonus 110, servirà raccogliere una serie di certificati e dichiarazioni tra le quali:

  • Una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio che certifica l’intenzione del beneficiario di sostenere le spese
  • Il titolo abilitativo edilizio (quando previsto) o l’autocertificazione inizio/fine lavori; documenti necessari a verificare che i lavori si svolgano nel periodo coperto dal bonus 110
  •  Una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio dove si dichiara che l’immobile non fa parte di attività di impresa o di attività professionale (vincolo del bonus 110)
  • Una ulteriore dichiarazione sostitutiva d’atto notorio dove il beneficiario si impegna, con la banca, a produrre tutta la documentazione obbligatoria per usufruire della cessione del credito
  • In caso di beneficiario diverso dal proprietario servirà inoltre una documentazione che attesti il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese per il lavori. Per esempio una busta paga.

In alcuni casi, come riporta il Sole 24 Ore (portando l’esempio di Unicredit), dove la banca dovesse ritenere i documenti richiesti eccessivi, potrebbe richiedere un’autocertificazione.

Resta da vedere però quali conseguenze potrebbe avere l’utilizzo dell’autocertificazione sulle responsabilità e il possibile rischio di perdere accesso alla cessione del credito.
3Un esempio di documentazione da presentare alle banche per ottenere la cessione del credito con cappotto termico, infissi e oscuranti

Oltre ai documenti descritti, che individuano il beneficiario del bonus, con relative responsabilità fiscali, ci sono una serie di documenti tecnici da presentare alla banca che si concentrano sui lavori.

Nel nostro esempio, prendiamo il caso di un cappotto termico, intervento trainante, con infissi isolanti e sistemi oscuranti (interventi trainati) che hai deciso di gestire con la cessione del credito 110 per cento.

Per ottenere la cessione del credito con la banca per l’isolamento a cappotto, bisognerà presentare:

  • Un’auto-dichiarazione dove specifichi di non aver usufruito di altri bonus per la riqualificazione negli ultimi 10 anni
  • La visura catastale
  • Un’analisi preventiva di fattibilità
  • La certificazione APE che attesta la classe energetica della casa PRIMA dei lavori
  • Una relazione tecnica
  • La pratica edilizia
  • I prospetti in dwg
  • La dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica
  • I preventivi del lavoro e/o computi metrici;
  • Una tabella che attesti i dati e trasmittanza termica degli infissi sostituiti
  • La documentazione fotografica dell’intervento
  • Le certificazioni dei nuovi serramenti che installerai
  • Scheda tecnica e certificati degli eventuali nuovi oscuranti
  • Le schede tecniche dei materiali, e la certificazione della corretta posa

Alla prima fase di avanzamento dei lavori, al 30% degli stessi, servono:

  • La comunicazione di inizio lavori
  • I preventivi dei lavori e/o computi metrici
  • Una documentazione fotografica e Sal
  • Le rispettive fatture Sal assieme ai computi metrici
  • L’asseverazione prevista dal bonus
  • Una scheda descrittiva dell’intervento
  • Una ricevuta informatica che riporti il codice della domanda

Questo, darà accesso allo sblocco della prima parte del credito.

Una volta ultimati i lavori serviranno:

  • La dichiarazione di fine lavori
  • La certificazione APE che dimostra il salto di classe energetica
  • Una documentazione fotografica del lavoro concluso
  • Fatture e computi
  • Una ulteriore asseverazione
  • La segnalazione certificata di agibilità
  • Una scheda descrittiva dell’intervento complessivo
  • Una ricevuta informatica che riporti il codice della domanda
4Cosa si può fare oggi 20 sett. 2020?
Con la pubblicazione della GUIDA dell’Agenzia delle Entrate, assieme ai Decreti Attuativi e alla Circolare dell’Agenzia, l'Ecobonus 110% è ormai pronto a partire. Si tratta di una detrazione importante, da non lasciarla sfuggire; proprio per questo è importante utilizzarla nel modo giusto, evitando errori.

Cos'è l'APE (certificazione energetica degli edifici)

1Cosa si intende per Certificazione Energetica degli edifici?
La certificazione energetica degli edifici, è una procedura che consente, attraverso una metodologia di calcolo standardizzata, di classificare un edificio in base alle caratteristiche energetiche che lo contraddistinguono. Sulla base degli esiti del calcolo, ad ogni edificio viene assegnata una classe energetica (da A+ a G), così da consentire agli utenti finali di effettuare un semplice e rapido confronto con le caratteristiche energetiche di altri edifici certificati. Da ottobre 2015 le classi energetiche sono passate da 6 a 10 (A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G).
2Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE)?
L’Attestato di Prestazione Energetica o di rendimento energetico dell’edificio o unità immobiliare è il documento redatto nel rispetto della normativa vigente, con validità 10 anni, attestante la prestazione energetica dell’edificio. Tali prestazioni vengono indicate utilizzando indici di prestazione energetica (EP), a cui viene associata una specifica classe di appartenenza (da A4 a G). Ad esempio una casa in classe A presenterà un consumo energetico molto basso, a differenza di una abitazione in classe G, che avrà consumi energetici elevati.
3Chi rilascia l’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE)?
L’Attestato di Prestazione Energetica viene rilasciato da un professionista iscritto all’albo dei certificatori energetici della regione di riferimento. Il certificatore energetico o soggetto certificatore può essere o un singolo esperto qualificato ed indipendente oppure un ente di certificazione, che a sua volta delega le attività di certificazione a professionisti abilitati. Il certificatore energetico deve possedere un diploma o una laurea tecnica di primo o di secondo livello, essere iscritto al rispettivo albo professionale, aver frequentato un corso abilitativo riconosciuto ed aver superato l’esame finale.
4Validità temporale dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
L’Attestato di Prestazione Energetica ha una validità massima di 10 anni ma va rinnovato in seguito a opere di riqualificazione energetica che comportano la modifica delle prestazioni energetiche. Il certificatore può assegnare all’APE una validità di 10 anni solo se sono rispettate le normative sul risparmio energetico, altrimenti la validità è fino al 31 dicembre dell’anno successivo. Affinchè l’APE abbia una validità di 10 anni va verificata la regolarità dei documenti sugli impianti termici mostrando al certificatore il libretto d’impianto ed il rapporto di controllo (allegato G o F) che dimostrano il rispetto della normativa vigente. Se questi documenti non sono esistenti o incompleti la validità dell’APE è fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.
5Quando è obbligatorio l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)?
L’Attestato di Prestazione Energetica è diventato obbligatorio dal 1º luglio 2009 per tutti gli edifici/immobili oggetto di compravendita. Dal 1º luglio 2010 anche per tutti gli edifici/immobili oggetto di contratto di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari. Infine dal 2012 anche per tutti gli annunci immobiliari sia su portali Internet che agenzie immobiliari.
6Quanto costa la produzione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)?
Non è possibile definire un prezzo univoco per determinate tipologie di edifici, considerando anche che varia da regione a regione. Mediamente per un appartamento esistente fino a 100 mq in Sicilia, con riscaldamento autonomo e documentazione disponibile (planimetria, caratteristiche impianti), siamo tra i 200 ed i 250 euro. Il prezzo dipende dalla dimensione dell’immobile, dalla tipologia degli impianti presenti e dalla documentazione che il richiedente mette a disposizione. Nel costo è incluso il sopralluogo, obbligatorio.
7Quanto tempo ci vuole per produrre l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)?
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che va prodotto sulla base di calcoli, disegni e sopralluoghi. Il tempo necessario per produrre il documento (inclusa la registrazione al catasto energetico), può andare da pochi giorni, nei casi più semplici a 2 settimane nei casi più complessi. Il rilascio di un APE in una giornata, senza il sopralluogo (obbligatorio), potrebbe produrre un Attestato di Prestazione Energetica non corretto.
8In caso di vendita dell’immobile a chi spetta pagare la certificazione?
Se il documento non è già presente è onere del venditore (proprietario dell’immobile) fornirlo, pertanto è proprio il venditore che deve pagare un certificatore energetico affinchè rediga l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
9In caso di vendita dell’immobile, devo allegare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) all’atto notarile di vendita?
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è indispensabile per tutti gli atti notarili di compravendita di ogni singolo immobile dal 1º luglio 2009 e dal 1º luglio 2010 anche per gli atti di locazione. È dunque obbligatorio allegare l’APE al momento dell’atto notarile. Il non allegare l’Attestato di Prestazione Energetica ai contratti di vendita o di locazione comporta la nullità del contratto ed una sanzione pecuniaria al proprietario che può andare dai 3.000 ai 18.000 € in caso di vendita e dai 300 ai 1.800 € in caso di locazione.
10È ancora possibile una autodichiarazione in cui si dichiara che il proprio appartamento rientra nella classe G ?
Il Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico 22 novembre 2012, attraverso una modifica al Decreto 26 giugno 2009, ha di fatto abolito la possibilità da parte dei proprietari di immobili di produrre una autocertificazione in classe G dell’immobile stesso.
11È ancora valido l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) ?
L’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), la cui disciplina è stata introdotta dal D.Lgs. 311/2006 e confermata dal D.L. 63/2013, svolge il ruolo di strumento di controllo "ex post" del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche. Deve essere redatto con i contenuti minimi di cui allo schema riportato nell’allegato 5 delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica. L’AQE deve essere presentato al Comune in sede di Dichiarazione di fine lavori e firmato dal Direttore dei lavori. Contiene i dati relativi all’edificio e agli impianti così come realizzati.
12A quali categorie di edifici si applica la Certificazione Energetica ?
Ai sensi del decreto legislativo la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchè scorporabili agli effetti dell’isolamento termico (ovvero non riscaldati).
13L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è necessario per l’accesso alla detrazione Ecobonus 110%?
La certificazione energetica dell’edificio è necessaria per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica, per poter accedere agli incentivi fiscali è dunque necessario produrre l’Attestato di Prestazione Energetica, a parte i seguenti casi: sostituzione di finestre ed infissi, installazione di pannelli solari per interventi successivi al 2008, sostituzione dell’impianto termico con caldaia a condensazione a partire dal 2009.